LEGGE REGIONALE N. 14 DEL
24-05-1999
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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TerritorioARTICOLO 7
1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1999, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1999. 2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" č autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.000. 3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al "Fondo regionale per la montagna" č autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale č autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1999, per un ammontare complessivo di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche", č autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000, con allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999. 6. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992 n. 20 č aggiunta la seguente lettera: "g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34". 7. All'articolo 50 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 č aggiunto il seguente comma: "4- Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentati, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalitā da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza". 8. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: - all'articolo 9, comma 2, l'importo di "lire 18.000.000 " č sostituito con l'importo di "lire 24.000.000"; - all'articolo 35, comma 1, punto B1), l'importo di "lire 18.000.000" č sostituito con l'importo di "lire 24.000.000" - all'articolo 35, comma 1, punto B2), capoversi 1 e 2, l'importo di "lire 18.000.001" č sostituito con l'importo di "lire 24.000.001". |
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