LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 24-05-1999
REGIONE CALABRIA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 54
del 24 maggio 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   1 Bis   2   3   4   5   6   7   7 Bis   7 Ter   7 Quater   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   32 Bis   33   34   35   36   37   37 Bis   38   39   40   41   42   43  

Allegato 1:
Allegato  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Territorio

ARTICOLO 7

 

   1.  In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 
regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei 
comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i 
fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 
1999, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti 
direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla 
legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico 
degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa 
del bilancio 1999.
   2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 
regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e 
foreste regionali in Calabria" č autorizzata per l'esercizio 
finanziario 1999 la spesa di lire 150.000.000.000.
   3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 
luglio 1996, n. 16, inerente al "Fondo regionale per la montagna" č 
autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 
1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio 1999.
   4. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella 
predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta Regionale 
č autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 
1999, per un ammontare complessivo di lire 1.000.000.000, con 
allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 1999.
   5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 luglio 1998, 
n. 8 "Eliminazione delle barriere architettoniche", č autorizzata per 
l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.300.000.000, con 
allocazione al capitolo 2321213 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 1999.
   6. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992 
n. 20 č aggiunta la seguente lettera:
   "g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34".
   7. All'articolo 50 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 č 
aggiunto il seguente comma:
   
   "4- Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli  
inquilini possono  essere delegate dai propri rappresentati, con 
autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera 
attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i 
canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalitā da 
concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della 
utenza".
   8. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le 
seguenti modifiche:
- all'articolo 9, comma 2, l'importo di "lire 18.000.000 " č 
sostituito con l'importo di "lire 24.000.000"; 
- all'articolo 35, comma 1, punto B1), l'importo di "lire 18.000.000" 
č sostituito con l'importo di "lire 24.000.000"
- all'articolo 35, comma 1, punto B2), capoversi 1 e 2, l'importo di 
"lire 18.000.001" č sostituito con  l'importo di "lire 24.000.001".

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